Con sentenza n. 328 del 9 gennaio 2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti nel caso di illecito erariale commesso da un arbitro di calcio.
Le Sezioni Unite hanno premesso che l’arbitro di calcio non è pubblico ufficiale.
L’arbitro è infatti associato all’AIA (Associazione italiana arbitri), la quale è componente della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio, associazione con personalità giuridica di diritto privato), a sua volta federata al CONI (Comitato olimpico nazionale italiano, ente pubblico non economico).
Ai fini della giurisdizione della Corte dei Conti, assume tuttavia rilievo la circostanza che l’arbitro “nell’esercizio della sua funzione, dirige e controlla le gare, è cioè colui che è chiamato ad assicurarne, a tutti gli effetti, il corretto svolgimento nell’osservanza del regolamento di gioco. La compilazione del referto di gara costituisce, in tale contesto, un elemento fondamentale, in quanto è l’atto ufficiale che contiene il resoconto dei fatti salienti della partita e attesta il suo risultato, con le relative conseguenze anche con riguardo ai concorsi pronostici e alle connesse vincite”.
Alla luce di ciò, le Sezioni Unite hanno evidenziato che l’arbitro è investito di fatto di un’attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche, se non altro in quanto inserito, a pieno titolo, nell’apparato organizzativo e nel procedimento di gestione dei concorsi pronostici da parte del CONI.
La fattispecie di cui trattasi, infatti, prende le mosse da una vicenda risalente nel tempo relativa all’erronea conduzione e, conseguente, refertazione di una gara di calcio per cui il CONI era stata chiamata a risarcire tutti i partecipanti ad un concorso a premi denominato “Totogol”.
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