Notifica PEC

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Con la sentenza n. 7026 del 12 dicembre 2018, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla notificazione del ricorso effettuata all’amministrazione all’indirizzo tratto dall’elenco presso l’Indice PA, affermandone la piena validità ed efficacia.

Il Consiglio di Stato ha così ribaltato l’orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza amministrativa di primo grado, la quale sembrava ormai consolidata nel ritenere nulla la notifica effettuata all’Amministrazione presso l’indirizzo pec estratto dall’Indice PA, in quanto non più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi pec da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti.

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, tuttavia, ha ricordato che l’Indice PA è stato il primo indirizzario PEC di tutte le pubbliche amministrazioni, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (art. 47).

In particolare, il D.L. n. 185 del 2008 prevedeva che le P.A., qualora non avessero provveduto ai sensi dell’art. 47 del CAD, avrebbero dovuto istituire una casella PEC, o analogo indirizzo di PEC, dandone comunicazione al CNIPA, che avrebbe provveduto alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica (art. 16, comma 8).

La legge n. 228 del 2012 ha incluso tale indice tra i pubblici elenchi, come tale utilizzabile per tutte le notifiche, e l’art. 6-ter d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, lo ha inserito nel Codice dell’amministrazione digitale e ridenominato come Indice dei domicili digitali delle P.A. e dei gestori di pubblici servizi, ex d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, affidandone la realizzazione e gestione all’AGID, e definendolo pubblico elenco di fiducia, da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio e l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge (art. 9, comma 1). Inoltre, risulta confluito al suo interno l’elenco di cui all’art. 16, comma 12, D.L. n. 179-2012, in apposita sezione espressamente definita come pubblico elenco, ai fini delle notificazioni.

Alla stregua di tali osservazioni, i giudici di Palazzo Spada hanno così affermato che l’Indice PA deve ritenersi un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A.

Si deve, infatti, ribadire – prosegue la Sezione – che”il comma 1-bis dell’art. 16-ter del citato D.L. n. 179 (comma aggiunto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114) ha reso applicabile alla giustizia amministrativa il comma 1 dello stesso art. 16-ter, ai sensi del quale (secondo l’attuale formulazione) ai fini della notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia”.

Considerata altresì la necessità di assicurare lo svolgimento telematico del processo in ognuna delle sue fasi, senza alcuna soluzione di continuità che potrebbe pregiudicare l’efficienza e l’efficacia del sistema complessivamente considerato, il Consiglio di Stato ha dunque affermato che la notificazione del ricorso di primo grado, comunque effettuata presso un domicilio telematico PEC contenuto in un elenco pubblico a tutti gli effetti, deve ritenersi pienamente valida ed efficace; soprattutto se, come nel caso di specie, l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia.

Per consultare la sentenza clicca il seguente link:

Cons. St., sez. V, 12 dicembre 2018, n. 7026 – Pres. Saltelli – Est. Lotti