Modifica della penalità di mora contenuta in una precedente sentenza, in sede di “ottemperanza di chiarimenti”

Infografica giudizio di ottemperanza

 

Con ordinanza n. 1457/2019, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria, ex art. 99, co. 1 c.p.a., la risoluzione del contrasto interpretativo di due specifiche questioni ermeneutiche relative al c.d. giudizio di “ottemperanza di chiarimenti”.

Il primo quesito è relativo agli strumenti e ai termini del controllo giudiziale circa la «non manifesta iniquità» e l’insussistenza di «altre ragioni ostative» nell’applicazione della penalità di mora a norma dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

In particolare si tratta di chiarire se tale controllo debba avvenire nella sola fase di comminatoria della misura, senza che poi più possa il Giudice intervenire alla luce di modalità e tempi di avvenuto adempimento e di altri fatti sopravvenuti, a causa di una cristallizzazione della decisione in una sorta di giudicato intangibile; oppure se la misura possa, per dette o altre ragioni, essere poi ridefinita, in fase di attuazione, attraverso lo strumento dei chiarimenti sulle modalità d’ottemperanza o altre forme.

Il secondo quesito, subordinato all’adesione alla seconda soluzione, attiene invece alla portata degli effetti della pronuncia modificativa: segnatamente, riguarda la possibilità che la revisione della misura possa avere effetto anche retroattivo, incidendo – in ragione dell’avvenuta soddisfazione dell’interessato e delle sue modalità – sul debito già maturato per via delle pregresse violazioni, inosservanze o ritardi dell’amministrazione.

Il Collegio rimettente, nel prospettare il contrasto interpretativo all’Adunanza Plenaria, ritiene che  la soluzione alle questioni emerse riposi nella revisione, in sede di chiarimenti ex artt. 112, co. 5, e 114, co. 7, c.p.a., della misura sanzionatoria precedentemente disposta – sulla base di diversi presupposti fattuali (o giuridici) – con eventuale efficacia correttiva in bonam partem anche per il passato.

Secondo il Collegio, infatti, non avendo l’astreinte natura risarcitoria, la revisione nulla sottrarrebbe al risarcimento degli eventuali danni, secondo le regole sue proprie, per il ritardo nell’adempimento.

Di seguito il link per consultare l’ordinanza di rimessione: https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201708959&nomeFile=201901457_18.html&subDir=Provvedimenti