Legittimo l’inserimento nel bando del criterio di valutazione premiante i processi aziendali dei concorrenti dotati di certificazione ambientale minima

Appalti e ambiente

 

Con sentenza n. 1635/2019, il Consiglio di Stato, sez. III, ha dichiarato la legittimità del criterio di valutazione, nel bando di gara, che premia i processi aziendali dei partecipanti dotati di una certificazione attestante una maggiore attenzione all’impatto e alla sostenibilità ambientale nella produzione e nella distribuzione del prodotto oggetto della gara.

In particolare, il Collegio ha affermato che il principio di separazione tra i requisiti soggettivi di partecipazione e i requisiti oggettivi di valutazione delle offerte deve essere interpretato e applicato cum grano salis, secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza.

Di conseguenza, i processi aziendali che garantiscono, mediante certificazione, una maggiore attenzione all’ambiente, così come alla tutela dei lavoratori, alle popolazioni interessate o alla non discriminazione, possono costituire criterio di valutazione nel bando di gara soprattutto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, le certificazioni non sono preponderanti nella determinazione del punteggio tecnico.

La decisione si colloca nel solco di quella giurisprudenza, fin’ora applicata ai soli appalti di servizi, che consente alle stazioni appaltanti di prevedere nel bando gara anche elementi di tipo soggettivo per la selezione dell’offerta se le caratteristiche soggettive del concorrente riguardano direttamente l’oggetto del contratto.

Di seguito il link della sentenza:

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201807827&nomeFile=201901635_11.html&subDir=Provvedimenti.