PA e Trasparenza: costituzionalmente illegittima la pubblicazione dei redditi dei dirigenti

Infografica PA e Trasparenza

 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), nella parte in cui impone alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo, anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali apicali delle amministrazioni statali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

In particolare, la Corte ha ritenuto contrario al principio di ragionevolezza il bilanciamento operato dalla legge tra due diritti: quello alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Secondo la Consulta, il Legislatore – nell’estendere tutti i descritti obblighi di pubblicazione a tutti i dirigenti pubblici (nonché, ove consenzienti, ai loro coniugi e parenti entro il secondo grado), ha violato il principio di proporzionalità, cardine della tutela dei dati personali e presidiato dall’articolo 3 della Costituzione.

In tal sensi, la Corte – pur riconoscendo la funzionalità degli obblighi in questione all’obiettivo della trasparenza e, in particolare, alla lotta alla corruzione nella Pubblica amministrazione –ha ritenuto che tra le diverse misure appropriate non è stata prescelta, come richiesto dal principio di proporzionalità, quella che meno sacrifica i diritti a confronto.

La sentenza garantisce, comunque, insieme al diritto alla privacy, la tutela minima delle esigenze di trasparenza amministrativa individuando nei dirigenti apicali delle amministrazioni statali (previsti dall’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001) i destinatari degli obblighi di pubblicazione imposti dalla norma.

Di seguito il link per consultare la sentenza: https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do.