Con sentenza n. 23418 del 26 ottobre 2020, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sul riparto di giurisdizione fra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo in relazione alla compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’inadempimento delle parti alle obbligazioni assunte nell’ambito di un rapporto concessorio.
In particolare, nel pronunciarsi sul ricorso promosso da numerose Agenzie Ippiche, alcune delle quali assistite dallo Studio Satta Romano & Associati, le Sezioni Unite, dopo aver chiarito che l’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, hanno affermato che rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario – e dunque sono compromettibili in arbitri – le controversie aventi ad oggetto l’inadempimento delle parti alle obbligazioni assunte nell’ambito del rapporto concessorio, anche ai fini del risarcimento del danno.
Rispetto a tali questioni, osserva la Corte, non trova rilievo alcun controllo sull’esercizio del potere pubblico, in relazione ai parametri di legittimità dell’azione amministrativa provvedimentale. Nel caso di specie, infatti, la questione verte in tema di diritti soggettivi vantati in posizione di parità dal privato nei confronti dell’ente pubblico. La controversia, dunque, non ha ad oggetto la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri.
D’altra parte, per radicare la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo non è sufficiente la mera attinenza della controversia con una determinata materia. In altri termini, non è la mera occasionalità del collegamento con il potere pubblico (di cui è espressione l’atto concessorio) a determinare il radicamento della giurisdizione.
Non si capirebbe altrimenti la ragione della riserva al Giudice Ordinario delle controversie in tema di “indennità, canoni e altri corrispettivi”, che ugualmente rivelano un collegamento indiretto con l’atto concessorio.