Illegittima la clausola che limita la partecipazione a operatori economici distanti dalle zone indicate dalla lex specialis

infografica notizia lex specialis

 

Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la clausola di una lex specialis – in relazione ad un servizio di manutenzione di automezzi pubblici – che consenta la partecipazione alla procedura ai soli operatori economici che operino in talune zone ovvero, in caso di sede operativa localizzata in comuni limitrofi, entro 0,5 KM dal confine delle aree dell’ente locale.

Nel caso di interesse la Stazione Appaltante ha motivato la “zonizzazione” dei partecipanti ammessi alla procedura sulla base di ragioni di economicità.

Al di là del corredo motivazionale sotteso alla clausola, il Consiglio di Stato l’ha ritenuta irragionevole giacché preclusiva della partecipazione degli operatori economici. Tale irragionevolezza sarebbe ravvisabile nella ristrettezza dei parametri fissati dalla lettera di invito, che, per quanto finalizzati all’economicità, violano in modo non proporzionato i principi di libera concorrenza e di massima partecipazione, di matrice anche eurounitaria, i quali vietano ogni discriminazione dei concorrenti ratione loci.

Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, il Supremo Consesso Amministrativo ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, stabilendo che i limiti di localizzazione territoriale eccessivamente stringenti incidano sulla par condicio della procedura, consentendo la partecipazione solo a imprese che risultino avere una sede entro un ristrettissimo perimetro, con l’effetto di favorire determinati operatori a discapito di altri, senza che detto discrimine appaia giustificato o proporzionato in relazione ad un qualche interesse ritenuto prevalente.

Per consultare la sentenza clicca il seguente link:

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201803707&nomeFile=201903147_11.html&subDir=Provvedimenti