Satta Romano & Associati, in difesa della società Be Smart S.r.l., ha ottenuto davanti al Consiglio di Stato la conferma dell’illegittimità dei contributi erogati annualmente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al Consorzio Interuniversitario Cineca, a copertura dei costi di “funzionamento dei servizi informatici messi a disposizione del Ministero e del sistema universitario”, in quanto ritenuti Aiuti di Stato disposti in violazione degli obblighi di cui all’art. 108, par. 3, del Trattato sul FUE.
Con la sentenza n. 6009 del 22 ottobre 2018, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, respingendo gli appelli presentati da MIUR e Cineca avverso la sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. III bis, 27 febbraio 2017 n. 2922, ha pienamente condiviso le conclusioni del giudice di prime cure che, accogliendo il ricorso proposto dalla Be Smart S.r.l., aveva annullato il D.M. n. 335 dell’8 giugno 2015, nella parte in cui concedeva al Consorzio, soltanto per l’anno 2015, un contributo di 18.700.000,00 euro.
In particolare, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha confermato che tale contributo pubblico non costituisce certo un mero corrispettivo per i servizi informatici prestati in favore del MIUR e, meno che mai, un corrispettivo in linea con i valori di mercato. In realtà, “trattandosi di una misura volta a coprire i costi che un’impresa normalmente dovrebbe sostenere da sola” e che, naturalmente, i concorrenti del Consorzio sul mercato dei servizi di ICT (tra cui Be Smart) sopportano, il contributo de quo si configura come un tipico aiuto al funzionamento ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE, che “attribuisce a Cineca un indebito vantaggio economico”.
La suddetta sentenza, quindi, ha definitivamente accertato che il contributo in questione costituisce un aiuto di Stato in favore di Cineca, illegittimamente disposto in violazione dell’obbligo, di cui all’art. 108, par. 3, del TFUE, di notificare preventivamente alla Commissione europea i progetti diretti a istituire o modificare aiuti e di non dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale della Commissione circa la loro compatibilità con il mercato interno.
Lo Studio Legale Satta Romano & Associati ha agito con un team coordinato dai Partner Prof. Filippo Satta e Avv. Anna Romano e la collaborazione dello studio EJC – Roberti & Associati, con il Prof. Gian Michele Roberti e l’Avv. Isabella Perego.
Di seguito il link per la sentenza: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ASWNP5HEY5DXBDSHGTWTR4BVVA&q=