Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, noto come ‘d.l. Semplificazioni’. Il testo del d.l., che conta 65 articoli, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio u.s.
Il testo costituisce un intervento organico preordinato principalmente a (i) semplificare i procedimenti amministrativi e le procedure ad evidenza pubblica; (ii) eliminare e velocizzare gli adempimenti burocratici; (iii) digitalizzare la P.A.; (iv) sostenere la green economy e l’attività d’impresa.
Tra le misure ivi adottare meritano particolare attenzione le norme sui contratti pubblici e sulla realizzazione di grandi opere considerate prioritarie e che, in parte, saranno affidate a Commissari, nonché sulla digitalizzazione della P.A.
In particolare, al fine di incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi, viene introdotta in via transitoria (rectius, fino al 31 luglio 2021) una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture. Più precisamente, gli artt. 1 e 2 del d.l. prevedono soluzioni derogatorie al codice dei contratti pubblici e precisi vincoli temporali per la conclusione delle procedure ad evidenza pubblica. Il mancato rispetto di tali termini, i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell’avvio dell’esecuzione dello stesso potranno essere valutati ai fini della responsabilità del R.U.P. per danno erariale ovvero, laddove imputabili all’operatore economico, saranno considerati causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto.
Per quanto più strettamente attinente alle procedure per contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 D.Lgs. 50/2016, le nuove norme prevedono:
• L’affidamento diretto, per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 150.000 euro;
• La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, per lavori, servizi o forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
Quanto, invece, alle procedure di aggiudicazione per contratti che superino le soglie di rilevanza comunitaria, l’art. 2, co. 3, del d.l. introduce disposizioni in deroga al codice dei contratti pubblici ammettendo la possibilità di ricorrere ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ove, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dalle misure di contenimento adottate per fronteggiarla, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possano essere rispettati.
Il ricorso a tale procedura può riguardare, in particolare, gli interventi nei settori dell’edilizia scolastica, sanitaria e carceraria, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie e idriche nonché gli interventi necessari alla realizzazione della transizione energetica e di quanto connesso o preordinato a tale scopo. In questa prospettiva, una serie di opere di rilevanza nazionale che beneficeranno di tali agevolazioni procedurali dovrebbe essere individuata con DPCM, non trovando spazio nel d.l. una loro puntuale identificazione.
Al fine di evitare interruzioni o sospensioni dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche come sopra individuate, viene previsto, all’art. 7 del d.l., un fondo denominato Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. L’esigenza è quella di evitare che la mancanza temporanea di risorse (in attesa della erogazione di un finanziamento o per altra causa) possa costituire un ostacolo alla realizzazione tempestiva delle opere pubbliche.
Altre importanti novità contenute nel d.l. Semplificazioni attengono alle misure preordinate a favorire la digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione.
In particolare, le nuove norme intendono favorire la diffusione di servizi pubblici in rete, agevolandone l’accesso da parte di individui e imprese con l’obiettivo di semplificare le procedure, migliorare l’efficienza e abbattere i costi relativi ai servizi offerti.
L’art. 24 del d.l. prevede, dunque, che entro il 28 febbraio 2021, tutti gli Enti pubblici e la Pubblica Amministrazione dovranno dismettere i propri sistemi di identificazione online e adottare esclusivamente l’identità digitale SPID e CIE (la Carta di identità elettronica) per consentire ai cittadini di accedere ai loro servizi digitali. In tal modo, da una parte i cittadini saranno agevolati nell’utilizzo di un sistema di identificazione unico per ciascun ente con cui si relazioneranno e, dall’altra, le P.A. conseguiranno dei risparmi sul sistema di gestione e rilascio delle credenziali identificative al proprio sistema.
Entro la stessa data, le P.A. dovranno avviare i processi di trasformazione necessari affinchè tutti i servizi pubblici digitali diventino accessibili da smartphone attraverso l’App “IO”, attraverso la quale i cittadini potranno agevolmente utilizzare il telefono per sbrigare pratiche amministrative incluse la presentazione di istanze o dichiarazioni.
Oltre a ciò, il d.l. prevede la possibilità per i cittadini di farsi identificare, non solo attraverso un documento d’identità cartaceo, ma mediante strumenti di identità digitale di SPID o mediante la CIE (Carta d’identità elettronica), anche da remoto.
Il decreto introduce altresì misure di semplificazione per la gestione della piattaforma digitale nazionale dati, mediante la quale vengono resi immediatamente disponibili alla Pubblica Amministrazione i dati pubblici e conoscibili. In tal modo, ai cittadini non dovranno essere più chieste informazioni che la P.A. già possiede, rendendo più veloce l’erogazione dei servizi.
Quella digitale dovrà, dunque, diventare la modalità “nomale” con cui gli uffici pubblici interloquiscono con i cittadini e dovrà essere la modalità di regola utilizzata nella gestione dei procedimenti amministrativi.
Per consultare il testo integrale del d.l. Semplificazioni si rimanda al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario