Corte di Giustizia: illegittima la restrizione quantitativa al subappalto prevista dal Codice Appalti

infografica illegittimità subappalto

 

Con sentenza del 26 settembre 2019 (causa C‑63/18), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha definitivamente chiarito che “la direttiva 2014/24/UE deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale”, quale quella prevista all’art. 105, co. 2, d.lgs. n. 50/2016, “che limita al 30% [n.d.r., 40% a seguito dell’entrata in vigore del c.d. “Decreto Sblocca cantieri”] la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi”.

Se pure è vero, infatti, che  “il contrasto al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una restrizione alle regole fondamentali e ai principi generali del TFUE che si applicano nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici”, una restrizione quantitativa come quella prevista dalla normativa nazionale “eccede quanto necessario al raggiungimento di tale obiettivo”.

Del resto, conclude la Corte, “il diritto italiano già prevede numerose attività interdittive espressamente finalizzate ad impedire l’accesso alle gare pubbliche alle imprese sospettate di condizionamento mafioso o comunque collegate a interessi riconducibili alle principali organizzazioni criminali operanti nel paese”.

Di seguito il link alla sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=3752E9C61224915550C05859D46BF037?text=&docid=218281&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=742745