Appalti ed Enti No Profit: illegittimo il compenso forfettario mensile

 

Appalti e enti No Profit

 

Con sentenza n. 48 dell’11 gennaio 2019, il TAR Puglia, Sez. II, ha stabilito che è illegittimo un bando di gara (nel caso di specie, trattasi di una procedura comparativa riservata alle associazioni di volontariato per l’affidamento annuale postazioni di ambulanza e di auto medica) che preveda, a fronte dell’attività prestata da un’Associazione no profit, il rimborso forfettario mensile delle spese.

La normativa di settore, infatti, impone in via esclusiva il rimborso base delle spese effettivamente sostenute dagli enti no profit.

L’art. 17, comma 3, del summenzionato D.lgs. n. 117/2017 prevede invero che “L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario”.

Allo stesso modo, l’art. 33, comma 2, del medesimo D.lgs. n. 117/2017, stabilisce che “Per l’attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate […]”.

Analoga statuizione è contenuta dall’art. 56, comma 2, avente specificamente ad oggetto la disciplina delle convenzioni tra gli enti no profit e le amministrazioni dello Stato.

Il principio residente nella normativa richiamata è quello di scongiurare che i soggetti no profit possano ottenere illegittimi compensi a fronte delle attività svolte, in spregio dello scopo volontaristico sotteso alla costituzione di questa tipologia di enti.

Per consultare la sentenza clicca il seguente link:

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/otm4/~edisp/ccrtbgt63uxhhnqckgmwbok5ui.html